(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 42
                         del 12 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art.  3  della  legge  regionale  2 agosto 1984, n. 20, e'
aggiunto il seguente comma:
   "Ai  componenti  i  collegi dei revisori dei conti l'indennita' di
presenza spetta anche per  la  partecipazione,  ove  richiesta,  alle
sedute dell'organo di amministrazione dell'ente cui appartengono".
   2. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 agosto 1984,
n. 20  dopo  le  parole  "qualifica  funzionale  di  dirigente"  sono
aggiunte le parole "piu' alto in grado".