(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 42 del 12 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 3 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, e' aggiunto il seguente comma: "Ai componenti i collegi dei revisori dei conti l'indennita' di presenza spetta anche per la partecipazione, ove richiesta, alle sedute dell'organo di amministrazione dell'ente cui appartengono". 2. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 dopo le parole "qualifica funzionale di dirigente" sono aggiunte le parole "piu' alto in grado".